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Ordinanza — n. 11105/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against aggravated theft conviction for rehearse of already reviewed arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11105/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the sole ground raised was a rehearse of arguments already fully examined and rejected by the lower courts. The appellant argued for an erroneous application of criminal law and a flaw in reasoning regarding recidivism, but the court noted that such issues are not permitted in the final review stage. Consequently, the conviction for aggravated theft in conspiracy was upheld, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: Arguments rehearsed from the judgment of the court of first instance are not admissible in the appeal for review.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Appeal for Review Rehearse of Arguments Inadmissibility Recidivism Assessment Aggravated Theft Supreme Court Jurisdiction recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOHAMED AHMED MOHAMED WALID nato il 03/07/1982 avverso la sentenza del 11/06/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Mohamed Ahmed Mohamed Walid ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Bologna che ha confermato la pronuncia resa in data 23/10/23 dal locale Tribunale che lo ha dichiarato colpevole del reato di furto aggravato in concorso, così riqualificato il fatto rispetto all'originaria imputazione. Ritenuto che l'unico motivo sollevato (Erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione con riguardo alla ritenuta recidiva) non è consentito in sede di legittimità perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal Giudice di merito con corretti argomenti giuridici (pp. 1 e 2 sent. app.).

Giova, inoltre, ricordare che, essendo il trattamento sanzionatorio naturalmente rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, la relativa determinazione è incensurabile, qualora, come nel caso di specie, non sia frutto di arbitrio o sia assistita da motivazione manifestamente illogica; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 dicembre 2024 Il Consigliere estensore Il P