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Ordinanza — n. 11104/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming lack of reasoning regarding generic mitigating circumstances under Art. 62-bis Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11104/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared Giovanni Rematore's appeal inadmissible for failing to comply with statutory requirements. Rematore argued the lower court lacked reasoning for denying generic mitigating circumstances under Article 62-bis of the Penal Code, but the court noted such arguments are inadmissible in cassation as they concern the discretionary sentencing phase. The decision upheld the principle that sentencing discretion is unreviewable unless arbitrary or manifestly illogical, citing established case law on the absence of positive elements for mitigation.

Regesto Legislator

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Art. 62-bis cod. pen.; Art. 360, para. 1, lett. a, cod. proc. pen.: Appeals concerning the discretionary determination of mitigating circumstances are inadmissible in cassation as they pertain to the sentencing phase, which is only reviewable for arbitrariness or manifest illogic.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances Art. 62-bis Penal Code sentencing discretion inadmissible appeal cassation review limits retribuzione non pagata responsabilità del gerente impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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Art. 62-bis cod. pen.
Con l'unico motivo sollevato, deduce mancanza di motivazione in ordine al disconoscimento delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis cod. pen. Il motivo in questione non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché afferisce al trattamento punitivo.
Art. 360, para. 1, lett. a, cod. proc. pen.
art. 62-bis cod. pen
Con l'unico motivo sollevato, deduce mancanza di motivazione in ordine al disconoscimento delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri Stefano
Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace
283489; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: REMATORE GIOVANNI nato il 04/06/1985 avverso la sentenza del 04/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Giovanni Rematore ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bolo- gna che ha confermato la pronuncia di condanna resa il 20/09/2021 dal locale Tribunale per il reato di tentato furto. Con l'unico motivo sollevato, deduce mancanza di motivazione in ordine al disconoscimento delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis cod. pen. Il motivo in questione non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché afferisce al trattamento punitivo. Giova, invero, ricordare che, essendo il tratta- mento sanzionatorio naturalmente rimesso alla discrezionalità del giudice di me- rito, la relativa determinazione è incensurabile, qualora, come nel caso di specie (p. 2 sent. app.), non sia frutto di arbitrio o sia assistita da motivazione manife- stamente illogica.

Nel caso di specie, la Corte territoriale ha fatto corretta applica- zione del consolidato principio di diritto per il quale il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri Stefano, Rv. 283489; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986). Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricor- rente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am- mende. Così deciso il 12 dicembre 2024 Il Consigliere estensore