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Ordinanza — n. 11103/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as merely repetitive of already rejected arguments regarding non-punishment cause.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11103/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Laura Zarantonello inadmissible for failing to present new arguments. The appellant challenged a conviction for a specific offense, claiming a cause of non-punishment under Article 131-bis of the Penal Code. The court rejected this claim because the lower court had already thoroughly examined and dismissed identical grounds with correct legal reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 364 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reproduces arguments already examined and rejected by the court of first instance without offering any new legal comparison or substantive challenge.

Parole chiave

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cause of non-punishment repetitive appeal Article 131-bis Penal Code inadmissible appeal Article 364 c.p.p. allegazioni fattuali non credibili allegazione motivata testimonianze contraddittorie

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
Con l'unico motivo sollevato, deduce violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
Art. 364 c.p.p.
art. 131-bis cod. pen
Con l'unico motivo sollevato, deduce violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZARANTONELLO LAURA nato a VALDAGNO il 11/09/1971 avverso la sentenza del 14/12/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; 9 udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Laura Zarantonello ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Vene- zia che ha confermato la pronuncia di condanna, resa dal Giudice dell'udienza pre- liminare del Tribunale di Vicenza il 23/03/2023 per il reato di cui all'art. 186, comma 7, d.lgs. 30 aprile 1992 n.285. Con l'unico motivo sollevato, deduce violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. Il ricorso è inammissibile, trattandosi di motivo meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (p. 2 sent. app.), rispetto ai quali la ricorrente non opera alcun confronto. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricor- rente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 dicembre 2024 Il Consigliere estensore Il Pr