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Ordinanza — n. 11102/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to repetition of merits review issues.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11102/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the sole ground raised was a repetition of issues already adequately examined and dismissed by the lower court. The appellant argued for recognition of a statutory mitigating circumstance, but the court noted that such arguments belong to the merits phase rather than the admissibility stage. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: An appeal to the Supreme Court is inadmissible if the grounds raised are merely a repetition of arguments already fully examined and dismissed by the court of first instance or court of appeal.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Supreme Court Admissibility Repetition of Arguments Merits Review Bar Appeal Inadmissibility sanzione sproporzionata gravità della pena modalità di calcolo dell'ammenda

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 610 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GABRIELLI SAMANTHA nato a PESCIA il 30/05/1972 avverso la sentenza del 18/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Samantha Gabrielli ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Bologna che ha confermato la pronuncia di condanna resa in data 24/01/2023 dal Tribunale di Rimini in ordine al reato di tentato furto in abitazione. Ritenuto che l'unico motivo sollevato (Violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen.) non è consentito in sede di legittimità perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici (p. 2 sent. app.) dal Giudice di merito.

Giova, inoltre, ricordare che, essendo il trattamento sanzionatorio naturalmente rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, la relativa determinazione è incensurabile, qualora, come nel caso di specie, non sia frutto di arbitrio o sia assistita da motivazione manifestamente illogica; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 dicembre 2024 Il Consigliere estensore Il Pre