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Ordinanza — n. 11101/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on recidivism exclusion as procedural outcome was already established by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11101/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the appeal inadmissible because the lower court had already excluded recidivism and recalculated the sentence. The appellant argued for a violation of law regarding this exclusion, but the court found the claim manifestly unfounded. Consequently, the appeal was rejected and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: An appeal is inadmissible when the contested legal issue was already definitively resolved by the lower court's decision, rendering the appeal's grounds manifestly unfounded.

Parole chiave

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recidivism exclusion inadmissible appeal procedural outcome manifestly unfounded sentencing recalculation denuncia penale verdetto di colpevolezza gravi addebiti penali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 366 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI DONATO CRISTIAN nato il 02/05/1990 avverso la sentenza del 04/04/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Cristian Di Donato ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che, in parziale riforma della pronuncia del locale Tribunale per avere escluso la contestata recidiva e rideterminato la pena in ordine al reato di cui al capo B) - ha confermato la dichiarazione di colpevolezza per i reati contestati. Con l'unico motivo sollevato, deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione all'applicazione della recidiva. Il motivo in questione è manifestamente infondato, atteso che la recidiva era stata per l'appunto esclusa dalla sentenza impugnata, con conseguente ridetermi- nazione della pena. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricor- rente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am- mende. Così deciso il 12 dicembre 2024 Il Consigliere estensore Il Pr t