Sentenza — n. 11098/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: GIULIANI ALESSANDRO nato a PESCHIERA DEL GARDA il 11/11/1995 OLIOSI ALESSANDRO nato a SOAVE il 29/08/1995 avverso la sentenza del 21/02/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato aWiì1e parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131-bis cod. pen; Sentenza — n. 11098/2025 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: GIULIANI ALESSANDRO nato a PESCHIERA DEL GARDA il 11/11/1995 OLIOSI ALESSANDRO nato a SOAVE il 29/08/1995 avverso la sentenza del 21/02/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato aWiì1e parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
Parole chiave
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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: GIULIANI ALESSANDRO nato a PESCHIERA DEL GARDA il 11/11/1995 OLIOSI ALESSANDRO nato a SOAVE il 29/08/1995 avverso la sentenza del 21/02/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato aWiì1e parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alessandro Giuliani e Alessandro Oliosi ricorrono, con due distinti atti di contenuto identico, avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ha confermato la pronuncia di condanna resa il 20/09/2017 dal Tribunale di Ferrara per il reato di furto pluriaggravato in concorso. Deducono violazione di legge in relazione alla determinazione della pena e al diniego di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. I ricorsi erano stati assegnati alla procedura de plano perché proposti tardivamente. In data 26 novembre 2024 è, tuttavia, pervenuta memoria difensiva del difensore nonché procuratore speciale degli imputati, avv. Giovanni Chincarini, che ha comunicato l'intervenuta remissione di querela, avvenuta in data 20 novembre 2024, da parte della persona offesa, con la relativa accettazione, avvenuta in data 26 novembre 2024, da parte del predetto procuratore. La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio perché il reato è estinto per remissione di querela. Gli imputati vanno condannati al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna gli imputati al pagamento delle spese processual(i). Così deciso il 12 dicembre 2024 Il Consigliere estensore Il PØsid4nt