Italian court dismisses appeal as inadmissible due to mere complaints and generic arguments lacking legal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal filed by Bellinati Jacclin against the second-instance conviction inadmissible. The appellant argued for a violation of law, reasoning errors, and excessive sentencing regarding a specific criminal offense. The court rejected these claims because the first ground constituted mere factual complaints while the second lacked specific legal reasons and factual data required by procedural law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581 c.p.p.; Art. 624-bis c.p.: Appeals based solely on dissatisfaction with facts or generic arguments without specific legal reasoning are inadmissible, and sentencing discretion is reviewable only for arbitrariness or manifest illogicality.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELLINATI JACCLIN nato a SAN GIOVANNI IN PERSICETO il 23/05/1982 avverso la sentenza del 16/02/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Bellinati Jacclin ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ha confermato la pronuncia di condanna resa dal locale Tribunale il 27/05/2022, per il reato di cui all'art. 624-bis cod. pen. Deduce violazione di legge, vizio di motivazione, anche sotto il profilo del travisamento della prova, con riguardo alla ritenuta responsabilità, al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen. e al trattamento sanzionatorio, reputato eccessivo. Il ricorso è inammissibile, perché il primo motivo è costituito da mere doglianze in punto di fatto; il secondo prospetta dedizioni generiche, prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto a sostegno delle richieste (così come previsto dall'art. 581 cod. proc. pen.).
Giova, inoltre, ricordare che, essendo il trattamento sanzionatorio naturalmente rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, la relativa determinazione è incensurabile, qualora, come nel caso di specie, non sia frutto di arbitrio o sia assistita da motivazione manifestamente illogica. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 dicembre 2024 Il Consigliere estensore Il Pre id nté