Italian Court dismisses appeals against theft convictions for failing to critically engage with first-instance reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals filed by Stancheva Mariyana and Nedkova Nelina inadmissible. The appellants challenged their convictions for aggravated theft, arguing errors in the application of specific criminal code articles regarding sentencing and concurrence. The court rejected these claims because the arguments merely repeated points already thoroughly examined and dismissed by the lower court without providing critical analysis or new evidence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 56, 62, 133 c.p.: Appeals are inadmissible when they merely reproduce grounds already adequately examined and dismissed by the court of first instance without critical engagement or new factual elements.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: STANCHEVA MARIYANA nato il 05/07/1995 NEDKOVA NELINA nato il 25/11/2002 avverso la sentenza del 01/12/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Stancheva Mariyana e Nedkova Nelina ricorrono, a mezzo del medesimo difensore e con un unico atto, avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ha confermato la pronuncia di condanna resa il 10/11/2022 dal Tribunale di Rimini per il reato di furto pluriaggravato in concorso con una terza persona. Deducono erronea applicazione dell'art. 56 cod. pen., nonché degli artt. 62, n. 4, e 133, n. 2, cod. pen. I ricorsi sono inammissibili, perché entrambi i motivi di cui sono costituiti riproducono profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (quanto al primo motivo, si vedano le pp. 3, 4 e 5; quanto al secondo motivo, le pp. 5, 6 7), rispetto ai quali le ricorrenti non operano alcun confronto critico, appalesandosi del tutto generiche le loro censure.
Giova, inoltre, ricordare che, essendo la determinazione del trattamento sanzionatorio naturalmente rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, essa risulta incensurabile, qualora, come nel caso di specie, non sia frutto di arbitrio o sia assistita da motivazione manifestamente illogica. I ricorsi devono, pertanto, essere dichiarati inammissibili, con la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuna in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuna in favore della Cassa delle am