Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds and lack of logical flaw in sentencing discretion.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Vasile Vasile Marius inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged his conviction for aggravated attempted theft and the application of recidivism, arguing procedural flaws and legal violations. The court rejected these claims as generic and repetitive of arguments already properly addressed by the lower courts, noting that sentencing discretion is unassailable absent arbitrariness or manifest illogic.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds merely reproduce arguments already adequately examined and dismissed by the court of first instance, or if they lack specific factual or legal basis to challenge the judge's discretionary sentencing.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VASILE VASILE MARIUS nato il 28/05/1996 avverso la sentenza del 12/12/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vasile Vasile Marius ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ha confermato la dichiarazione della sua colpevolezza, resa dal locale Tribunale in data 11/05/2023, in ordine al reato di tentato furto aggravato in concorso con altri. Con un unico motivo, deduce vizio motivazionale, nonché violazione di legge in relazione all'applicazione della recidiva. Il ricorso è inammissibile, perché il motivo in cui si sostanzia riproduce profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (pp. 3 e 4 sent. app.), rispetto ai quali le doglianze del ricorrente sono generiche.
Giova, inoltre, ricordare che, essendo il trattamento sanzionatorio naturalmente rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, la relativa determinazione è incensurabile, qualora, come nel caso di specie, non sia frutto di arbitrio o sia assistita da motivazione manifestamente illogica. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 dicembre 2024 Il Consigliere estensore Il Pre e