Cassation court dismisses appeals for aggravated theft as they violate admissibility rules regarding factual re-evaluation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals filed by Vincenzo Luppino and Bruno Nirta inadmissible. The appellants argued that the lower court violated the law by basing its conviction on mere conjectures rather than proven facts. The court rejected this because the request for a factual re-evaluation falls outside the scope of cassation review, which only examines legal errors, not the merits of the evidence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible when they request a re-evaluation of facts, as the supreme court's jurisdiction is limited to reviewing the correct application of law, not the factual findings of the lower courts.
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LUPPINO VINCENZO nato a BIANCO il 14/01/1971 NIRTA BRUNO nato a SAN LUCA il 01/01/1948 avverso la sentenza del 11/06/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il difensore di Vincenzo Luppino e di Bruno Nirta propone ricorso avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Reggio Calabria che ha confermato la pronuncia di condanna resa il 28/06/2019 dal Tribunale di Locri per il reato di furto aggravato. Ritenuto che l'unico motivo sollevato nell'interesse di entrambi gli imputati (Violazione di legge e vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale violato i criteri in tema di valutazione della prova, pervenendo alle proprie conclusioni sulla base di mere congetture) non è consentito in sede di legittimità perché, oltre ad invocare una rivalutazione in fatto della vicenda estranea al sindacato di legittimità, riproduce profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti giuridici dal Giudice di merito e con motivazione non manifestamente illogica (pp. 5 e 6 sent. app.); Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 dicembre 2024 Il Consigliere estensore Il Pre