Cassation court dismisses appeal for lack of admissibility due to repetition of merits already decided by lower court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground raised was a defect in reasoning regarding evidence and witness testimony. The appellant argued that the lower court failed to properly evaluate documents and relied on contradictory reasoning concerning a co-defendant's acquittal. The court rejected this as it merely reproduced arguments already thoroughly examined and dismissed by the appellate judge with correct legal reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds raised are merely a repetition of arguments already adequately examined and rejected by the court of first instance or appellate court.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HUDOROVICH WAIDA nato a BOLLATE il 24/01/1990 avverso la sentenza del 23/04/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Hudorovich Waida ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Brescia che ha confermato la pronuncia di condanna per il reato di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n. 2, cod. pen., resa il 21/11/2023 dal Tribunale di Bergamo. In data 02/11/2024, il difensore, avv. Giuseppe Pierfrancesco Mussumeci, ha fatto pervenire una memoria con cui, ribadendo le ragioni del ricorso, chiede che il processo sia assegnato ad altra Sezione di questa Corte per essere trattato in pubblica udienza. Allega altresì copia della carta di identità di Horvat Jan e la sentenza n. 1923 resa dal Tribunale di Bergamo il 29/06/2022 nei confronti di quest'ultimo.
Ritenuto che l'unico motivo sollevato (Vizio di motivazione in relazione alla richiesta di assoluzione per mancanza di prove a carico dell'imputata con riguardo alla rimozione dei sigilli e al furto di acqua asseritannente commesso in danno di Uniacque s.p.a., nonché mancanza e contraddittorietà della motivazione con riguardo alle prove documentali a discarico acquisite con il consenso del P.G. in grado di appello, con riferimento alla sentenza del Tribunale di Bergamo a carico di Horvat Jan, resa in data 29/06/2022) non è consentito in sede di legittimità perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (p 4. sent. app.).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 dicembre 2024 Il Consigliere estensore r- Il