Cassation court dismisses appeal as inadmissible for being merely repetitive of lower court's already decided arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Daniela Cattaneo inadmissible, ordering her to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a second-instance conviction for aggravated theft, arguing the lower court failed to apply Article 162-ter of the Penal Code regarding the second count. The court rejected this ground as it merely reproduced arguments already thoroughly examined and dismissed by the appellate court, rendering the appeal procedurally invalid.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 36 c.p.p.; Art. 609 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds raised are merely repetitive of arguments already adequately examined and dismissed by the territorial court in the second instance.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CATTANEO DANIELA nato a CLUSONE il 11/02/1988 avverso la sentenza del 06/05/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Cattaneo Daniela ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con cui la Corte di appello di Brescia ha confermato la pronuncia di condanna resa il 09/01/2024 dal Tribunale di Bergamo pe due reati di furto aggravato (contestati ai capi A e B). Ritenuto che l'unico motivo sollevato (Vizio rnotivazionale per non avere la Corte territoriale applicato il disposto dell'art. 162-ter cod. pen. in relazione al capo B) non sia consentito in sede di legittimità, perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale (p. 4 sent. appello); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.