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Ordinanza — n. 11085/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals for inadmissibility as grounds were already reviewed by lower courts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11085/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals filed by Gambini and Bacicalupi inadmissible. The appellants argued for retrial on evidence manipulation and sentencing errors, but the court found these grounds were already thoroughly examined and rejected by the appellate court. Consequently, the appeals were dismissed without merit, and the appellants were ordered to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 363-bis c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: Appeals based on issues already substantively reviewed by the court of first instance or second instance are inadmissible in cassation proceedings.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal rehearing of merits cassation jurisdiction sentencing discretion evidence manipulation gravi addebiti penali prove fabbricate mancata prova di parzialità

Disposizioni normative citate

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Art. 363-bis c.p.p.
Art. 364 c.p.p.
art. 56 cod. pen
Ritenuto che i motivi sollevati dal Bacicalupi (vizio di motivazione della sentenza impugnata laddove ha riconosciuto la responsabilità dell'imputato di cui si chiede l'assoluzione; violazione dell'art. 56 cod. pen.; violazione dell'art.
art. 62-bis cod. pen
pen.; violazione dell'art. 62-bis cod. pen.) non sono consentiti in sede di legittimità perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (quanto alla responsabilità si vedano le pp.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GAMBINI MANOLO nato a ROMA il 28/10/1979 BACICALUPI DANIELE nato a FRASCATI il 16/01/1973 avverso la sentenza del 14/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Manolo Gambini e Daniele Bacicalupi ricorrono, con i rispettivi difensori e distinti atti, avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Roma che ha confermato la pronuncia di condanna resa il 15/11/2022 dal Tribunale di Civitavecchia per i reati loro rispettivamente ascritti. Ritenuto che l'unico motivo sollevato dal Gambini (Travisamento della prova in relazione all'individuazione fotografica effettuata dalla teste Luigina Di Gianmatteo in data 30/05/2016 e conseguente vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità per il reato di cui al capo A) non è consentito in sede di legittimità perché, oltre a prefigurare una lettura alternativa delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità, riproduce profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (pp. 4, 5, 6, 7, 8, sent. app.);

Ritenuto che i motivi sollevati dal Bacicalupi (vizio di motivazione della sentenza impugnata laddove ha riconosciuto la responsabilità dell'imputato di cui si chiede l'assoluzione; violazione dell'art. 56 cod. pen.; violazione dell'art. 62-bis cod. pen.) non sono consentiti in sede di legittimità perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (quanto alla responsabilità si vedano le pp. 8, 9, 10, 11 sent. app.; quanto all'invocato tentativo la p. 12 sent. app.).

È parimenti inammissibile il motivo con cui il ricorrente lamenta il diniego delle invocate circostanze attenuanti generiche, poiché essendo la determinazione del trattamento sanzionatorio naturalmente rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, essa risulta incensurabile, qualora, come nel caso di specie (pp. 12 e 13 sent. app.), non sia frutto di arbitrio o sia assistita da motivazione manifestamente illogica; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa de