Sentenza — n. 11084/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: AMATO GENNARO nato a CISTERNA DI LATINA il 08/09/1965 CASORIA MICHELE LEONELLO nato il 04/02/1963 avverso la sentenza del 05/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; Motivi della decisione 1. Gennaro Amato e Michele Lionello Casoria ricorrono, tramite un medesimo atto di impugnazione curato dai comuni Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Roma il 5 marzo 2024, decidendo in sede di rinvio dalla S.C., in parziale riforma della decisione con la quale il Tribunale di Latina il 23 aprile 2007, per quanto in questa sede rileva, ha riconosciuto entrambi responsabili di più violazioni dell'art. 73, comma 1, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in conseguenza condannandoli, con l'aumento per la continuazione, alla pena di giustizia, ha rideterminato, riducendola, la sanzione nei confronti di Amato e di Casoria; con conferma nel resto.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 11084/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Quanto, invece, ad Amato, per le suesposte ragioni, deve provvedersi alla indicata correzione dell'errore di calcolo; rigetto nel resto.
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seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: AMATO GENNARO nato a CISTERNA DI LATINA il 08/09/1965 CASORIA MICHELE LEONELLO nato il 04/02/1963 avverso la sentenza del 05/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; Motivi della decisione 1. Gennaro Amato e Michele Lionello Casoria ricorrono, tramite un medesimo atto di impugnazione curato dai comuni Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Roma il 5 marzo 2024, decidendo in sede di rinvio dalla S.C., in parziale riforma della decisione con la quale il Tribunale di Latina il 23 aprile 2007, per quanto in questa sede rileva, ha riconosciuto entrambi responsabili di più violazioni dell'art. 73, comma 1, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in conseguenza condannandoli, con l'aumento per la continuazione, alla pena di giustizia, ha rideterminato, riducendola, la sanzione nei confronti di Amato e di Casoria; con conferma nel resto.
2. Nell'atto di impugnazione si censura promiscuamente violazione di legge ed omissione di motivazione in relazione alla rideterminazione della pena ai sensi degli artt. 132 e 133 cod. pen., in quanto per entrambi gli imputati il calcolo sarebbe effettuato in maniera puramente automatica e non già applicando i canoni della adeguatezza e della proporzionalità. 2.1.Per quanto riguarda specificamente Amato vi sarebbe anche un errore di calcolo nella somma finale, leggendosi alla p. 8 della sentenza sette anni e dieci mesi di reclusione anziché, come corretto, sette anni e nove mesi di reclusione. 2.2. Quanto a Casoria, la diminuzione per le circostanze attenuanti generiche (p. 8) è contenuta in misura inferiore ad un terzo, nonostante le compromesse condizioni di salute dell'imputato. 3 II ricorso di Casoria, con il quale, in sostanza, ci si limita a dedurre una pretesa ingiustizia è manifestamente infondato, siccome estremamente vago, costruito in fatto e risolvendosi nella lamentazione di un'asserita "ingiustizia".
4. Fondato è, invece, l'impugnazione nell'interesse di Amato, limitatamente alla denuncia di un errore di calcolo, poiché, in effetti, nella somma finale che si legge alla p. 8 della sentenza impugnata viene attribuito all'imputato un mese in più di reclusione. Si tratta di errore cui ben può e deve porre rimedio il Collegio, ai sensi dell'art. 620, lett. I), cod. proc. pen. Nel resto, il ricorso è generico e non assolve alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710). 5.Essendo, in definitiva, il ricorso di Casoria inammissibile e non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 7-13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si ritiene congrua e conforme a diritto, che è indicata in dispositivo.
6. Quanto, invece, ad Amato, per le suesposte ragioni, deve provvedersi alla indicata correzione dell'errore di calcolo; rigetto nel resto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata con riferimento al ricorso di Amato Gennaro, limitatamente al trattamento sanzionatorio, rideterminando la pena in anni sette e mesi nove di reclusione ed euro 37.000 di multa. Rigetta nel resto. Dichiara inammissibile il ricorso di Casoria Michele Leonello e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa del