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Ordinanza — n. 11082/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 11082/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11082/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAOLUCCI GIUSEPPE nato a ROMA il 16/05/1971 avverso la sentenza del 23/04/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; Giuseppe Paolucci ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Roma che ha confermato la pronuncia di condanna resa il 22/06/2023 dal Giudice dell'udienza preliminare del locale Tribunale, per il reato di tentato furto in luogo di privata dimora, così riqualificato il reato a lui ascritto. Ritenuto che l'unico motivo sollevato (Erronea applicazione dell'art. 624-bis cod. pen. in relazione alla qualificazione di luogo di privata dimora) non è consentito in sede di legittimità perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (pp. 2 e 3 sent. app.). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 624-bis cod. pen; Ordinanza — n. 11082/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che l'unico motivo sollevato (Erronea applicazione dell'art. 624-bis cod. pen. in relazione alla qualificazione di luogo di privata dimora) non è consentito in sede di legittimità perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (pp. 2 e 3 sent. app.). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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violazione di domicilio diritto d'abitazione divieto di frequentare le osterie costi d'alloggio perquisizione domiciliare determinazione del domicilio civile

Disposizioni normative citate

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art. 624-bis cod. pen
Ritenuto che l'unico motivo sollevato (Erronea applicazione dell'art. 624-bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAOLUCCI GIUSEPPE nato a ROMA il 16/05/1971 avverso la sentenza del 23/04/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Giuseppe Paolucci ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Roma che ha confermato la pronuncia di condanna resa il 22/06/2023 dal Giudice dell'udienza preliminare del locale Tribunale, per il reato di tentato furto in luogo di privata dimora, così riqualificato il reato a lui ascritto. Ritenuto che l'unico motivo sollevato (Erronea applicazione dell'art. 624-bis cod. pen. in relazione alla qualificazione di luogo di privata dimora) non è consentito in sede di legittimità perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (pp. 2 e 3 sent. app.). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 dicembre 2024 Il Consigliere estensore Il PreEjdete