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Ordinanza — n. 11079/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeals against excessive sentencing in art theft dismissed as manifestly unfounded and lacking specific argumentation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11079/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeals by Ferrigno and Fusaro inadmissible, ordering them to pay procedural costs and fines. The appellants argued that the reduced sentence for aggravated art theft was excessively severe, but the court found their objections vague and lacking specific argumentation against the lower court's reasoning. Consequently, the appeals were rejected because they failed to meet the standard of a reasoned critique required for cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Cassation appeals must contain specific and reasoned arguments against the lower court's decision; generic denunciations of excessive severity without substantive critique are inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility excessive sentencing argument lack of reasoned critique aggravated theft penalty procedural costs award atti istruttori penali allegazioni di persecuzione contraddittorie delitto contro l'ambiente

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: FERRIGNO PASQUALE nato a NAPOLI il 18/06/1964 FUSARO MARCO nato a NAPOLI il 20/02/1977 avverso la sentenza del 21/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; Motivi della decisione 1. Pasquale Ferrigno e Marco Fusaro ricorrono, tramite separati atti di impugnazione curati da Difensore, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Napoli il 21 febbraio 2024, in parziale riforma della decisione, appellata dagli imputati, con la quale il G.u.p. del Tribunale di Napoli il 10 febbraio 2023, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto entrambi responsabili di concorso nel reato di furto consumato pluriaggravato di un'opera d'arte realizzata da un allievo di Leonardo da Vinci, in conseguenza condannando ciascuno, applicata la diminuzione per il rito, alla pena di giustizia, ha rideterminato, riducendola la pena; con conferma nel resto.

2. I ricorsi denunciano promiscuamente violazione di legge e vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio, che sarebbe eccessivamente severo. 3.Entrambi i ricorsi sono manifestamente infondati. Premesso che all'udienza in appello Pasquale Ferrigno e Marco Fusaro hanno rinunziato a tutti i motivi, fatta eccezione per quelli in materia di pena (v. pp. 4-6 della sentenza impugnata), la pronunzia è corredata da appropriata motivazione, basata su significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici, sul trattamento sanzionatorio: rispetto ad essa i ricorsi prospettano deduzioni vaghe e non specifiche, che non assolvono alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710).

Le censure, peraltro, non risultano scandite da specifica critica delle argomentazioni a base della decisione impugnata ed il trattamento punitivo risulta, comunque, sorretto da sufficiente e non illogica motivazione. 4.Essendo, in definitiva, i ricorsi inammissibili e non ravvisandosi ex art.616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 7-13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si ritiene congrua e conforme a diritto, che è indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. C