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Ordinanza — n. 11078/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to vague grounds and lack of specific legal criticism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11078/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Debora Di Giacinto inadmissible, ordering her to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a lower court's finding of criminal responsibility and the revocation of a suspended sentence, citing vague arguments and alleged lack of mitigating circumstances. The court rejected these claims because the grounds were non-specific, merely reiterative of previously addressed points, and failed to provide the required specific legal critique of the judgment.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 617 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are vague, non-specific, and merely reiterative of previously disallowed arguments without providing a specific legal critique of the contested decision.

Parole chiave

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inadmissible appeal vague grounds lack of specific critique reiterative arguments procedural costs criminal responsibility suspended sentence revocation sufficienza della testimonianza

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 617 c.p.p.
art. 590-bis cod. pen
L'imputata si affida a due motivi con i quali lamenta promiscuamente violazione di legge e difetto di motivazione in relazione sia all'affermazione di penale responsabilità sia al mancato riconoscimento della invocata attenuate di cui al comma 7 dell'art. 590-bis cod. pen.
art. 163 cod. pen
pen., fatto commesso il 24 maggio 2019, e, con l'aumento per la riconosciuta aggravante di avere commesso il fatto con la patente sospesa, la ha condannata alla pena di giustizia, condizionalmente sospesa, invece, ha revocato il beneficio di cui all'art. 163 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour
Infatti l'impugnazione prospetta deduzioni vaghe e non specifiche, che non assolvono alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv.
Corte Cost., sentenza n. 186 del 7-13 giugno 2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI GIACINTO DEBORA nato a SANT'OMERO il 03/02/1987 avverso la sentenza del 20/02/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; Motivi della decisione 1.Debora Di Giacinto ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con la quale la Corte di appello di L'Aquila il 20 febbraio 2024, in parziale riforma della decisione con cui il Tribunale di Teramo il 19 ottobre 2021, all'esito del dibattimento, ha riconosciuto la stessa responsabile del reato di cui all'art. 590-bis cod. pen., fatto commesso il 24 maggio 2019, e, con l'aumento per la riconosciuta aggravante di avere commesso il fatto con la patente sospesa, la ha condannata alla pena di giustizia, condizionalmente sospesa, invece, ha revocato il beneficio di cui all'art. 163 cod. pen., essendo risultato già concesso per tre volte; con conferma nel resto.

2. L'imputata si affida a due motivi con i quali lamenta promiscuamente violazione di legge e difetto di motivazione in relazione sia all'affermazione di penale responsabilità sia al mancato riconoscimento della invocata attenuate di cui al comma 7 dell'art. 590-bis cod. pen.

3. Il ricorso è manifestamente infondato. Infatti l'impugnazione prospetta deduzioni vaghe e non specifiche, che non assolvono alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710). Entrambe le doglianze, peraltro in larga parte costruite in fatto ed in termini di dissenso soggettivo rispetto alle valutazioni giudiziali, risultano, comunque, meramente reiterative di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici, che si rinvengono alle pp. 4-6 della sentenza impugnata, dai giudici di merito e che non sono scanditi da specifica critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. 4.Essendo, in definitiva, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ex art.616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 7-13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e anche della sanzione pecuniaria nella misura, che si ritiene congrua e conforme a diritto, che è indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,