Italian Court dismisses appeal for theft conviction due to specific fingerprint location error in appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Giovanni Mazzè's appeal against his theft conviction inadmissible. The appellant argued that palm prints found on a window were accessible to anyone, yet the lower court explicitly stated the prints were located inside the home. The court rejected this claim as an aspecific appeal because it failed to address the specific factual distinction made in the judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal must specifically address the grounds of the lower court's decision; generic complaints regarding evidence location without confronting the specific factual findings render the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAZZE' GIOVANNI nato a PALERMO il 19/02/1990 avverso la sentenza del 12/03/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; Motivi della decisione 1.Giovanni Mazzè ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con la quale la Corte di appello di Palermo il 12 marzo 2024 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con cui il Tribunale di Palermo il 9 maggio 2022, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto lo stesso responsabile del reato di furto consumato pluriaggravato in abitazione, fatto commesso 1'8 giugno 2020, in conseguenza condannandolo, con le attenuanti generiche, applicata la diminuzione per il rito, alla pena stimata di giustizia.
2. L'imputato si affida ad un unico motivo con cui lamenta promiscuamente violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento oggettivo del reato di furto ed inoltre travisamento della prova in riferimento al rinvenimento delle impronte palmari dell'imputato, che sarebbero trovate sulla superficie esterna di una finestra e, dunque, in un posto accessibile a chiunque.
3. L'impugnazione è manifestamente infondata. Infatti il motivo di ricorso, strutturato in termini assai generici, non si confronta con la circostanza, affermata a chiare lettere alla p. 2 della sentenza impugnata, secondo cui l'impronta digitale, sicuramente riconducibile all'imputato, è stata trovata all'interno, e non già all'esterno, dell'abitazione oggetto di furto. L'impugnazione risulta, pertanto, con ogni evidenza aspecifica. 4.Essendo, in definitiva, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ex art.616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 7-13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e anche della sanzione pecuniaria nella misura, che si ritiene congrua e conforme a diritto, che è indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 1