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Ordinanza — n. 11074/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific grounds for retrial.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11074/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for a retrial based on evidentiary evaluation, excessive sentencing, and a non-prosecution cause, but the Court found these grounds insufficient for a cassation review. The decision emphasized that the lower court's reasoning was logical and exhaustive, leaving no room for the specific procedural defects required to challenge the judgment at this stage.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals to the Supreme Court must cite specific grounds for retrial; generic complaints regarding evidentiary evaluation or sentencing without pinpointing specific errors render the appeal inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility grounds evidentiary evaluation sentencing excessiveness non-prosecution cause procedural defects court costs verdetto di colpevolezza

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 131-bis cod. pen.
285, ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza in epigrafe lamentando violazione di legge in relazione alla valutazione degli elementi probatori, alla eccessività della pena e alla non applicazione nel caso di specie della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
Art. 116, commi 15 e 17, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Giuseppe Russo, ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 116, commi 15 e 17, del d.lgs.
art. 131-bis cod. pen
285, ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza in epigrafe lamentando violazione di legge in relazione alla valutazione degli elementi probatori, alla eccessività della pena e alla non applicazione nel caso di specie della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, Del Papa
Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, Del Papa, Rv.
Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro
276288-01; Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv.
Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000
pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura in dispositivo.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSSO GIUSEPPE nato a TERMINI IMERESE il 12/01/1984 avverso la sentenza del 11/04/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; Motivi della decisione 1. Giuseppe Russo, ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 116, commi 15 e 17, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza in epigrafe lamentando violazione di legge in relazione alla valutazione degli elementi probatori, alla eccessività della pena e alla non applicazione nel caso di specie della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. 2.1 motivi dedotti, così come concretamente strutturati, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché sono volti a prefigurare una rivalutazione o e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da una pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; inoltre, sono manifestamente infondati, in quanto si censurano difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato dimostra, invece, essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità, conforme all'esauriente disamina dei dati probatori.

Il motivo in tema di trattamento punitivo è, del pari, manifestamente infondato poiché la motivazione al riguardo è sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (sull'onere motivazionale del giudice in ordine alla determinazione della pena, cfr. Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, Del Papa, Rv. 276288-01; Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243).

3. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. Il ricorrente, infatti, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte territoriale, che risulta sufficiente, logica e congrua nonché corretta in punto di diritto e, pertanto, immune da vizi sindacabili in sede di legittimità. I giudici di merito hanno dato conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del ricorrente, alla congruità della pena e alla non applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., approfondendo i temi della integrazione della fattispecie da un punto di vista sia oggettivo che soggettivo (considerando la deposizione resa dal testimone e i precedenti per fatti analoghi), della gravità del fatto, della intensità del dolo, della abitualità della condotta e delle modalità di essa.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Co