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Ordinanza — n. 11068/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to failure to critically analyze lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11068/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to critically analyze the reasoning of the Court of Appeal. The appellant argued for non-prosecution under Article 131-bis of the Penal Code but did not provide the required legal analysis or reference the specific grounds of the lower court's decision. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the necessary critical engagement with the proven facts and legal justification provided by the trial court.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the appellant fails to critically analyze the reasoning of the lower court and does not explicitly state the legal grounds justifying the appeal.

Parole chiave

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inadmissible appeal critical analysis requirement non-prosecution defense penal code article 131-bis procedural default responsabilità penale dei minori responsabilità penale colpa del patrocinatore

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 116, commi 15 e 17, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Salvatore Bonfirraro, ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 116, commi 15 e 17, del d.lgs.
Art. 131-bis cod. pen.
285, ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza in epigrafe lamentando violazione di legge e vizio motivazionale in relazione all'affermazione della responsabilità penale e alla negata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131- bis cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 186 Cost.
art. 131- bis cod. pen
285, ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza in epigrafe lamentando violazione di legge e vizio motivazionale in relazione all'affermazione della responsabilità penale e alla negata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131- bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep.
Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura in dispositivo.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONFIRRARO SALVATORE nato a MAZZARINO il 29/04/1994 avverso la sentenza del 26/03/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; Motivi della decisione 1. Salvatore Bonfirraro, ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 116, commi 15 e 17, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza in epigrafe lamentando violazione di legge e vizio motivazionale in relazione all'affermazione della responsabilità penale e alla negata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131- bis cod. pen. 2.1 motivi dedotti non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; inoltre, non sono scanditi dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, v.

Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, in tema di motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione).

3. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. Il ricorrente, infatti, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare sufficiente, logica e congrua nonché corretta in punto di diritto e, pertanto, immune da vizi sindacabili in sede di legittimità. I giudici di merito hanno dato conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità penale del ricorrente, con particolare riferimento alla attendibilità e alla coerenza del quadro probatorio hanno anche spiegato le ragioni della mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., valorizzando le modalità della condotta, avendo l'imputato tentato di sottrarsi al controllo dei Carabinieri.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così d