Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific legal error in lower court's reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal filed by Sergio Beltramo inadmissible. The appellant argued that the Court of Appeal failed to properly evaluate the subjective element of the crime and contradicted witness testimonies. The court rejected these grounds as they sought a re-evaluation of evidence rather than pointing to specific legal errors, thus falling outside the scope of a legality review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals to the Supreme Court must identify specific legal errors or procedural violations; general complaints regarding the re-evaluation of evidence or witness credibility are inadmissible as they exceed the scope of the legality review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELTRAMO SERGIO nato a CIRIE' il 14/03/1966 avverso la sentenza del 14/05/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; Motivi della decisione 1.Sergio Beltramo, ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 189, commi 1, 6 e 7 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza in epigrafe, deducendo violazione di legge e vizio motivazionale in relazione all'integrazione dell'elemento soggettivo del reato e alla contraddittorietà delle testimonianze di Andrea Zunino e di Carlo Ippolito; la Corte di merito non avrebbe adeguatamente considerato i motivi di appello. E' pervenuta il 22 novembre 2024 con cui si insiste nei motivi di impugnazione.
2. I motivi dedotti non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché sono volti a prefigurare una rivalutazione o e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da una pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito.
3. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. Il ricorrente, infatti, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare sufficiente, logica e congrua nonché corretta in punto di diritto e, pertanto, immune da vizi di legittimità. I giudici di merito hanno dato conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità penale del ricorrente, con particolare riguardo alle stimate attendibilità e coerenza delle dichiarazioni dei testimoni oculari Zunino ed Ippolito, confutando nel tessuto motivazionale le doglianze svolte nell'impugnazione di merito.
4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così decis