Cassation court dismisses appeal against criminal sentence for lack of admissibility in third instance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Michele Cioce inadmissible, upholding the Second Instance Court's partial reform of his criminal sentence. The appellant argued for a reduction in punishment and the substitution of prison time with home detention, claiming errors in sentencing discretion and lack of mitigating circumstances. The court rejected these grounds because third-instance review is limited to legal errors, not the re-evaluation of sentencing discretion or the application of statutory criteria for alternative penalties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363 c.p.p.; Art. 133 cod. pen.: The Court of Cassation cannot review the substantive discretion of the trial judge regarding the imposition of penalties or the application of alternative measures to imprisonment, provided the decision is not arbitrary or illogically motivated.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIOCE MICHELE nato a ANDRIA il 17/10/1987 avverso la sentenza del 27/02/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Michele Cioce ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Firenze che, in parziale riforma della pronuncia emessa dal locale Tribunale in data 26/10/2017 - per aver dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato in ordine ai capi b) limitatamente al furto in danno di Barreca Ivano, c), e) e f), perché l'azione non poteva essere proseguita per mancanza di querela, nonché in ordine al capo d) perché estinto per intervenuta prescrizione - ha rideterminato la pena irrogata per i furti residui di cui al capo b) e confermato nel resto la sentenza impugnata.
In data 27/11/2024, è pervenuta memoria difensiva, a firma dell'avv. Massimiliano Dei che insiste nelle ragioni a sostegno del ricorso. I motivi sollevati (Erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, nonché in relazione all'invocata sostituzione della pena detentiva con la detenzione domiciliare) non sono consentiti in sede di legittimità. Quanto al primo motivo, inerente al trattamento sanzionatorio, giova ricordare che, essendo questo naturalmente rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, la relativa determinazione è incensurabile, qualora, come nel caso di specie (pp. 22 e 23 sent. app.), non sia frutto di arbitrio o sia assistita da motivazione manifestamente illogica.
Quanto al secondo motivo, giova ricordare che, in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, anche a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, il giudice resta vincolato nell'esercizio del suo potere discrezionale alla valutazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sicché il suo giudizio, se sul punto adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità (Sez. 3, n. 9708 del 16/02/2024, Tornese, Rv. 286031). Nel caso in esame, la Corte territoriale ha fatto buon governo dei predetti canoni ermeneutici, escludendo di poter disporre la conversione della pena detentiva con particolare riguardo alla gravità dei fatti commessi (p. 23 sent. app.).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 dicembre 2024 Il Consiglier