Cassation appeal dismissed as inadmissible due to non-justiciable complaints regarding excessive sentence and lack of generic mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Mortachi Abdul inadmissible because the grounds raised were not justiciable in this stage of proceedings. The appellant challenged the excessive sentence and the denial of generic mitigating circumstances, arguing a violation of Article 133 of the Penal Code. The court ruled that detailed reasoning is only required for sentences near the maximum or above average, making the lower court's implicit application of Article 133 unreviewable.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 133 cod. pen.; Art. 62-bis cod. pen.: The Court of Cassation holds that a lack of detailed reasoning regarding sentencing criteria is not a ground for cassation unless the sentence is near the maximum or above average, as the choice of a medium or minimum sentence remains unreviewable.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORTACHI ABDUL nato il 01/01/1984 avverso la sentenza del 07/06/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 7 giugno 2024 la Corte di appello di Firenze ha confermato la pronuncia del Tribunale di Livorno del 25 settembre 2020 con cui Mortachi Abdul era stato condannato alla pena di anni due di reclusione ed euro 618,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 110, 624-bis, commi 2 e 3, 625 n. 5 cod. pen. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge in relazione all'art. 133 cod. pen., nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'eccessiva entità della pena applicatagli e alla mancata concessione in suo favore delle circostanze attenuanti generiche.
2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi non deducibili in questa sede di legittimità. Il Collegio osserva, infatti, come la decisione impugnata risulti, in primo luogo, sorretta da conferente apparato argonnentativo, di pieno rispetto della previsione normativa quanto all'effettuata determinazione del trattamento sanzionatorio. Una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice nella determinazione della pena si richiede, infatti, solo nel caso in cui la sanzione sia quantificata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la scelta implicitamente basata sui criteri di cui all'art. 133 cod. pen. di irrogare - come disposto nel caso di specie - una pena in misura media o prossima al minimo edittale (così, tra le altre:
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01; Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv. 258356- 01; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464-01; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197-01). La motivazione resa dalla Corte di appello ben rappresenta e giustifica, poi, in punto di diritto, le ragioni per cui il giudice di secondo grado ha ritenuto di negare il riconoscimento del beneficio ex art. 62-bis cod. pen. all'imputato, esprimendo una motivazione priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali, in quanto tale insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri, Rv. 242419-01), in particolar modo evidenziando la negativa personalità dell'imputato, come risultante dai precedenti penali da cui risulta gravato (cfr. p. 3 della sentenza impugnata).3.
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12 dicembre 2024 I