Italian Supreme Court dismisses appeal as mere complaints and finds sentencing within judicial discretion.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, rejecting arguments regarding erroneous legal application and sentencing discretion. The court held that the first two grounds constituted mere complaints on facts already properly reviewed by the lower court, while the third ground regarding sentencing was dismissed because the penalty was not arbitrary and was adequately motivated. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: Appeals based on mere complaints regarding facts or discretionary sentencing without manifest illogicality are inadmissible in the court of cassation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARRARA DAVIDE nato a TERLIZZI il 22/02/1984 avverso la sentenza del 12/09/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Carrara Davide ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Bari che ha confermato la pronuncia di condanna resa il 12/09/2018 dal Tribunale di Trani in ordine ai delitti di tentato furto pluriaggravato in concorso (capo a) e resistenza a pubblico ufficiale (capo b). Ritenuto i motivi sollevati [Erronea applicazione delle legge penale e vizio di motivazione in relazione al reato di cui al capo a), con particolare riguardo all'individuazione dell'imputato; nonché in relazione al capo b); violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, omessa motivazione sulla determinazione della pena] non sono consentiti in sede di legittimità: i primi due motivi, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, nonché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (p. 2 sent. app.).
Quanto al terzo motivo, inerente al trattamento sanzionatorio, giova ricordare che, essendo questo naturalmente rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, la relativa determinazione è incensurabile, qualora, come nel caso di specie (p. 2 sent. app.), non sia frutto di arbitrio o sia assistita da motivazione manifestamente illogica. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 dicembre 2024 Il Consigliere estensore Il