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Ordinanza — n. 11059/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific argumentation against second-instance reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11059/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Losavio Annarita inadmissible. The appellant argued that the Court of Appeal erred in rejecting generic mitigating circumstances and misconfigured an aggravating circumstance under Article 625 of the Penal Code. The court rejected these claims because the appeal failed to provide a specific, point-by-point comparison with the arguments used by the second-instance court, merely reiterating generic complaints from the first instance.

Regesto Legislator

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Art. 581, 591 c.p.p.; The cassation appeal must contain a specific and critical argumentation against the contested decision; generic complaints or mere repetition of first-instance arguments without engaging with the second-instance reasoning render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility lack of specific argumentation second instance reasoning generic complaints inadmissible penal code aggravating circumstance revisione della sentenza penale impugnabilità della decisione di rinvio attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 581 c.p.p.
Art. 591 c.p.p.
Art. 625 n. 4 cod. pen.
In ordine, poi, all'eccepita errata configurazione dell'aggravante prevista dall'art. 625 n.
Art. 62-bis cod. pen.
Ed infatti, con riguardo alla prima doglianza, deve essere osservato come la Corte di appello abbia ben rappresentato e giustificato, in punto di diritto, le ragioni per cui il giudice di secondo grado ha ritenuto di negare il riconoscimento del beneficio ex art. 62-bis cod.
Art. 73 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
art. 62-bis cod. pen
Ed infatti, con riguardo alla prima doglianza, deve essere osservato come la Corte di appello abbia ben rappresentato e giustificato, in punto di diritto, le ragioni per cui il giudice di secondo grado ha ritenuto di negare il riconoscimento del beneficio ex art. 62-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli
Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv.
Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo
270450- 01; Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv.
Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo
Per come ripetutamente chiarito da questa Corte di legittimità (cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv.
Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli
Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv.
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo
276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv.
Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone
260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOSAVIO ANNARITA nato a BARI il 08/12/1983 avverso la sentenza del 13/02/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 13 febbraio 2023 la Corte di appello di Bari, in parziale riforma della pronuncia del locale Tribunale del 7 ottobre 2020, ha assolto Losavio Annarita dal reato ascrittole al capo 8), per l'effetto rideterminando la pena inflitta nei suoi confronti nella misura di anni tre, mesi tre, giorni quindici di reclusione ed euro 1.000,00 di multa in ordine ai reati di furto aggravato, di evasione e di cui all'art. 73 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'omesso riconoscimento in suo favore delle circostanze attenuanti generiche in giudizio di prevalenza sulle contestate aggravanti e all'errata configurazione, per i reati di furto ascrittile, della circostanza aggravante prevista dall'art. 625 n. 4 cod. pen.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi non deducibili in questa sede di legittimità, in quanto privi di adeguato confronto con le argomentazioni poste a sostegno della decisione impugnata. 2.1. Ed infatti, con riguardo alla prima doglianza, deve essere osservato come la Corte di appello abbia ben rappresentato e giustificato, in punto di diritto, le ragioni per cui il giudice di secondo grado ha ritenuto di negare il riconoscimento del beneficio ex art. 62-bis cod. pen. all'imputata in giudizio di prevalenza sulle contestate aggravanti, esprimendo una motivazione priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali, in quanto tale insindacabile in sede di legittimità (cfr. p. 5 della sentenza impugnata).

A tale proposito, infatti, è sufficiente fare richiamo al consolidato principio per cui le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (cfr., i questi termini:

Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450- 01; Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931-01). 2.2. In ordine, poi, all'eccepita errata configurazione dell'aggravante prevista dall'art. 625 n. 4 cod. pen., deve essere osservato come essa, lungi dal confrontarsi con la congrua e logica motivazione resa dalla Corte territoriale in replica all'analoga doglianza dedotta con l'atto di appello - nella quale erano state congruamente evidenziate le ragioni di configurazione dell'aggravante della destrezza (cfr. p. 5 della sentenza impugnata) reiteri le medesime considerazioni critiche espresse nel precedente atto impugnatorio, proposto avverso la sentenza di primo grado.

Per come ripetutamente chiarito da questa Corte di legittimità (cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584-01), la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, cioè, è innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta.

Risulta di chiara evidenza, pertanto, che se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento). E' inammissibile, quindi, il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (così, tra le altre:

Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838-01).

3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12 dicembre 20