Cassation court dismisses appeal against criminal conviction for attempted theft, upholding lower court's decision.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, confirming the lower court's rejection of the defendant's claims regarding the crime of attempted theft. The appellant argued for specific intent violations and unjust denial of mitigating circumstances, but the court found these grounds were already adequately examined and dismissed by the appellate judge. Since the sentencing discretion was exercised without arbitrariness and the denial of probation was properly motivated, the appeal lacked merit.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the grounds raised have been sufficiently examined and correctly rejected by the court of first instance, particularly where the sentencing discretion was exercised without arbitrariness and the denial of probation was properly motivated.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MACCHIA MARINO nato a BITONTO il 17/08/1981 avverso la sentenza del 01/12/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Marino Macchia ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con cui la Corte di appello di Bari ha confermato la pronuncia di condanna resa dal Tribunale di Trani in data 17/06/2019, in ordine al reato di tentato furto pluriaggravato in concorso. Ritenuto che i motivi sollevati (Violazione di legge per insussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato, in specie in punto di dolo specifico; violazione dell'art. 131-bis cod. pen.; violazione e vizio di motivazione in relazione agli artt. 132 e 133 cod. pen.; violazione di legge per l'ingiusto diniego delle circostanze attenuanti generiche e manifesta illogicità della motivazione sul punto; violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione con riguardo al diniego di concessione della sospensione condizionale della pena) riproducono profili di censura adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dal Giudice di merito (quanto al primo motivo, che appare altresì volto a prefigurare una inammissibile rilettura alternativa della vicenda, si vedano le pp. 4, 5, 6 e 7 sent. app.; quanto al secondo motivo, la p. 8).
Quanto ai motivi sul trattamento sanzionatorio (terzo e quarto), giova ricordare che, essendo esso naturalmente rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, la relativa determinazione è incensurabile, qualora, come nel caso di specie (pp. 8, 9 e 10 sent. app.), non sia frutto di arbitrio o sia assistita da motivazione manifestamente illogica. La Corte territoriale, infine, ha offerto adeguata motivazione in ordine al diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena (p. 10 sent. app.). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 dicembre 2024 Il Consigliere estensore DEpoS!TATA Il