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Ordinanza — n. 11054/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to generic grounds and factual complaints.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11054/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Corte di Cassazione declared the appeal filed by Santa Adrian Cosmin inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged a second-instance conviction for aggravated theft, citing violations of procedural articles and lack of reasoning. The court rejected these arguments as generic and based on factual disputes, which are not permissible grounds for review at the stage of legality.

Regesto Legislator

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Art. 533 cod. proc. pen.; Art. 364 cod. proc. pen.: Appeals based on generic complaints or factual disagreements are inadmissible in proceedings for legality.

Parole chiave

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inadmissibility appeal procedural violation factual complaints legality stage generic grounds criminal appeal court costs spese di difesa

Disposizioni normative citate

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Art. 533 cod. proc. pen.
Ritenuto che l'unico motivo sollevato (Violazione dell'art. 533 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANTA ADRIAN COSMIN nato il 08/10/1989 avverso la sentenza del 12/02/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Adrian Cosmin Santa ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Salerno che ha confermato la pronuncia di condanna resa il 07/04/2022 dal locale Tribunale in ordine al reato di furto pluriaggravato in concorso con altri. Ritenuto che l'unico motivo sollevato (Violazione dell'art. 533 cod. proc pen. e vizio di motivazione) non è consentito in sede di legittimità, perché del tutto generico e costituito da doglianze in punto di fatto, come tali inammissibili; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 dicembre 2024 Il Consiglier