Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 11053/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to waiver of ground regarding defendant's criminal responsibility.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11053/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal inadmissible because the defense explicitly waived the ground challenging the defendant's criminal responsibility during the appellate proceedings. Although the appellant later raised this issue, the appellate court had legitimately focused only on general mitigating circumstances and sentencing based on the prior waiver. Consequently, the appeal was rejected without merit, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 360, n. 1, lett. a) cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds raised were previously waived by the defense, rendering the appeal manifestly unfounded.

Parole chiave

Generato dall'IA
waiver of appeal grounds inadmissible cassation appeal criminal responsibility waiver procedural waiver effect manifestly unfounded appeal delitto contro l'ambiente gravi addebiti penali ritardo ingiustificato dell'azione penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost., sentenza n. 186 del 7-13 giugno 2000
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORRA VINCENZO nato a NAPOLI il 06/08/1967 avverso la sentenza del 07/06/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; Motivi della decisione 1.Vincenzo Morra ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con la quale la Corte di appello di Salerno il 7 giugno 2024, in parziale riforma della decisione, appellata dall'imputato, con cui il Tribunale di Vallo della Lucania il 15 febbraio 2023, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto lo stesso responsabile di più furti consumati pluriaggravati, uniti dal vincolo della continuazione, e, applicata la diminuzione per il rito, lo ha condannato alla pena di giustizia, invece, ha rideterminato in me/ius il trattamento sanzionatorio.

2. L'imputato si affida ad un unico motivo con cui lamenta promiscuamente violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancanza di motivazione sull'an della responsabilità dell'imputato in relazione ai fatti contestati.

3. Il ricorso è manifestamente infondato. Infatti il motivo di ricorso è stato oggetto di espressa rinunzia da parte della Difesa nel corso del giudizio di appello (v. p. 2 della sentenza impugnata), sicchè la sentenza si è - del tutto legittimamente e doverosamente - concentrata solo sui temi delle attenuanti generiche e della pena. 4.Essendo, in definitiva, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ex art.616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 7-13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e anche della sanzione pecuniaria nella misura, che si ritiene congrua e conforme a diritto, che è indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12/12