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Ordinanza — n. 11052/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to vague arguments and lack of specific criticism of the lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11052/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Attilio Marrazzo inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the appellate court's decision regarding his conviction for negligent homicide and failure to render aid, arguing for generic mitigating circumstances. The court rejected these claims as vague, reiterative of previously dismissed points, and lacking the specific argumentative critique required by law.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 617 c.p.p.: The appeal is inadmissible if the grounds are vague, non-specific, and merely reiterative of arguments already adequately examined by the court of first instance without providing a specific critique of the reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal vague arguments lack of specific critique reiterative grounds procedural costs negligent homicide failure to render aid domanda di revisione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 617 c.p.p.
Corte Cost., sentenza n. 186 del 7-13 giugno 2000

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour
4-5) da appropriata motivazione, immune da vizi logico-giuridici e rispetto ad essa il ricorso prospetta deduzioni vaghe e non specifiche, che non assolvono alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARRAZZO ATTILIO nato a PAGANI il 26/08/1961 avverso la sentenza del 29/02/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; Motivi della decisione 1.Attilio Marrazzo ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con la quale la Corte di appello di Salerno il 29 febbraio 2024, in parziale riforma della decisione, appellata dall'imputato, con cui il G.u.p. del Tribunale di Nocera Inferiore il 5 maggio 2023, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto lo stesso responsabile dei reati di omicidio colposo e di omissione di soccorso stradale, fatti commessi entrambi il 23 gennaio 2020, invece, ha assolto l'imputato dall'accusa di omissione di soccorso, mentre ha confermato la condanna nel resto, rideterminando in conseguenza in melius il trattamento sanzionatorio.

2. L'imputato si affida ad un unico motivo con cui lamenta promiscuamente violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

3. Il ricorso è manifestamente infondato. Infatti la pronunzia è corredata (alle pp. 4-5) da appropriata motivazione, immune da vizi logico-giuridici e rispetto ad essa il ricorso prospetta deduzioni vaghe e non specifiche, che non assolvono alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710). Le doglianze risultano meramente reiterative di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici, dai giudici di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della decisione impugnata.

Il trattamento punitivo risulta sorretto da motivazione non illogica e non incongrua. 4.Essendo, in definitiva, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ex art.616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 7-13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e anche della sanzione pecuniaria nella misura, che si ritiene congrua e conforme a diritto, che è indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,