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Ordinanza — n. 11051/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for omitting appellate court reasoning and repeating already rejected arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11051/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared Luigi Maisto's cassation appeal inadmissible because it failed to engage with the appellate court's detailed reasoning regarding his mental capacity. The appellant argued for total mental incapacity, but the lower courts had already established a partial mental disorder that did not preclude intent. The court rejected the appeal as redundant, noting that the appellate decision was legally sound and the new arguments merely repeated previously dismissed points.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the appellant omits the necessary comparison with the appellate court's reasoning or if the grounds are merely reproductions of arguments already rejected by the lower courts with correct legal arguments.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility omission of appellate reasoning repetition of rejected arguments mental capacity partial disorder procedural costs sanction legittimazione ad agire impunità documenti d'identità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 7 comma 15-bis d. Igs. 30 aprile 1992 n. 285
art. 616 cod. proc. pen
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000
pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura in dispositivo.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAISTO LUIGI nato a TORRE DEL GRECO il 07/07/1982 avverso la sentenza del 21/06/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; Motivi della decisione 1.Luigi Maisto, ritenuto responsabile in entrambi i gradi di merito della contravvenzione di cui all'art. 7, comma 15-bis, del d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285, fatto contestato come commesso il 4 novembre 2020, il 9 novembre 2020 ed il 4 dicembre 2020, ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza del 21 giugno 2024 della Corte di appello di Salerno, lamentando violazione di legge e travisamento della prova, per avere riconosciuto soltanto il vizio parziale di mente e non già, invece, la incapacità per vizio totale di mente.

2. Il ricorso va dichiarato inammissibile. Il ricorrente, infatti, omette il doveroso confronto con la motivazione della Corte di appello (pp. 2-6), che appare sufficiente, logica e congrua nonché corretta in punto di diritto e, pertanto, immune da vizi di legittimità, mentre i motivi di doglianza sono riproduttivi di profili di censura già direttamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici, dai giudici di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata. In particolare, la Corte territoriale ha specificamente accertato (alla penultima pagina), offrendo idonea spiegazione, conformemente peraltro a quanto già ritenuto dal Tribunale, la sussistenza di un disturbo psichico, non tale, tuttavia, da escludere la capacità di intendere e di volere.

3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso