Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 11049/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on recidivism sentencing as discretionary and not arbitrary.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11049/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court's application of recidivism under Article 95 of the 2002 Decree was contradictory or illogical. The court rejected this, noting that the first instance judge's reasoning was already properly evaluated and that sentencing discretion is not subject to cassation review unless arbitrary or manifestly illogical.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115; Sentencing discretion regarding recidivism is not subject to cassation review unless the decision is arbitrary or lacks manifestly illogical reasoning.

Parole chiave

Generato dall'IA
recidivism sentencing discretionary power cassation inadmissibility manifestly illogical Article 95 Decree 115 court costs Cassa delle ammende motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Manuel Medda ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Cagliari che ha confermato la pronuncia di condanna resa il 18/05/2022 dal Tribunale di Oristano per il reato di cui all'art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MEDDA MANUEL nato a SAN NICOLO' D'ARCIDANO il 18/10/1975 avverso la sentenza del 08/07/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Manuel Medda ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Cagliari che ha confermato la pronuncia di condanna resa il 18/05/2022 dal Tribunale di Oristano per il reato di cui all'art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Ritenuto che l'unico motivo sollevato (Contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione laddove la Corte territoriale ha ritenuto correttamente argomentata, da parte del primo Giudice, l'applicazione della contestata recidiva) riproduce profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale (p. 3 sent. app.).

Giova, peraltro, ribadire che, essendo la determinazione del trattamento sanzionatorio naturalmente rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, essa risulta incensurabile, qualora, come nel caso di specie, non sia frutto di arbitrio o sia assistita da motivazione manifestamente illogica; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend