Cassation court dismisses appeal against criminal conviction for lack of reasoning and discretionary sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for the offense under Article 7, paragraph 15-bis of Legislative Decree 285/1992. The appellant argued for violation of law and insufficient reasoning regarding sentencing and mitigating circumstances, but the court found these grounds inadequately substantiated. The decision rests on the principle that the lower court's discretionary sentencing is unassailable absent arbitrariness or manifest illogicality, rendering the appeal's claims infounded.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 7, comma 15-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285; Appeals based on lack of reasoning or discretionary sentencing are inadmissible if the lower court's decision is not arbitrary and is supported by complete and congruent motivation.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TORRES MAURIZIO nato a PALERMO il 11/11/1971 avverso la sentenza del 28/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO ty' dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Maurizio Torres ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con cui la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia di condanna resa dal locale Tribunale in ordine al reato di cui all'art. 7, comma 15-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Ritenuto che i motivi sollevati (Violazione del predetto art. 7, comma 15- bis e relativo vizio di motivazione, in specie sotto il profilo della carenza della stessa; violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche) riproducono profili di censura adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dal Giudice di merito (p. 2 sent. app.), risultando altresì manifestamente infondati, considerata la completezza e la congruità della motivazione; quanto, in particolare, al trattamento sanzionatorio, occorre ricordare che, essendo esso naturalmente rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, la relativa determinazione è incensurabile, qualora, come nel caso di specie (p. 4 sent. imp.), non sia frutto di arbitrio o sia assistita da motivazione manifestamente illogica;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 dicembre 2024 Il Consigliere estensore Il Pre