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Ordinanza — n. 11044/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against criminal conviction for theft, citing vague arguments and lack of specific criticism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11044/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Corte di Cassazione declared the appeals by two defendants inadmissible and ordered them to pay legal fees. The defendants argued for a lighter sentence and challenged the court's reasoning regarding aggravating and mitigating circumstances. The court rejected these claims because the arguments were vague, repetitive, and failed to provide the specific, reasoned critique required by law.

Regesto Legislator

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Art. 606, Art. 607, Art. 616 c.p.p.; Appeals must contain specific, reasoned criticism of the lower court's decision, and vague or repetitive arguments do not justify admissibility.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility vague legal arguments specific criticism requirement repetitive censure rejection procedural dismissal gravi addebiti penali verdetto di colpevolezza pentito

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606 c.p.p.
Art. 607 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Corte Cost., sentenza n. 186 del 7-13 giugno 2000

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PULVIRENTI SANTO nato a CATANIA il 12/08/1981 CONDORELLI CONCETTA nato a CATANIA il 07/03/1945 avverso la sentenza del 07/02/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; Motivi della decisione 1. Santo Pulvirenti e Concetta Condorelli ricorrono, tramite separati atti di impugnazione curati da Difensore, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Caltanissetta il 7 febbraio 2024 ha integralmente confermato la decisione, appellata dagli imputati, con la quale il G.i.p. del Tribunale di Enna il 16 maggio 2023, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto entrambi responsabili di concorso in furto consumato pluriaggravato, fatto commesso il 17 luglio 2019, in conseguenza condannando ciascuno, con le attenuanti generiche stimate equivalenti alle riconosciute aggravanti, applicata la diminuzione per il rito, alla pena di giustizia, oltre al risarcimento dei danni alle costituite parti civili, in forma generica, con assegnazione di provvisionale.

2. Il ricorso di Pulvirenti è affidata ad un unico, complessivo, motivo con il quale censura promiscuamente violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, sia per la mancata esclusione di alcune aggravanti, sia per il mancato riconoscimento di un'invocata attenuante, sia in relazione al giudizio di mera equivalenza tra circostanze eterogenee, anziché di prevalenza delle attenuanti, sia comunque per la lamentata severità della pena. 3.La Difesa di Condorelli è articolata in due motivi con cui lamenta violazione di legge e, nel contempo, vizio di motivazione sia quanto all'an di affermazione di penale responsabilità della donna sia in ordine al quantum di trattamento sanzionatorio.

4. Entrambi i ricorsi sono manifestamente infondati. Infatti la pronunzia è corredata da appropriata motivazione, basata su significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici, sull'an della penale responsabilità, sulla qualificazione giuridica dei fatti, sul trattamento sanzionatorio: rispetto ad essa i ricorsi prospettano deduzioni vaghe e non specifiche, che non assolvono alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710).

Le censure peraltro risultano meramente reiterative di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici, dai giudici di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. Il trattamento punitivo risulta, comunque, sorretto da sufficiente e non illogica motivazione. 5.Essendo, in definitiva, i ricorsi inammissibili e non ravvisandosi ex art.616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 7-13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si ritiene congrua e conforme a diritto, che è indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle