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Ordinanza — n. 11042/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of detailed sentencing justification required for extreme penalties.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11042/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the lower court's sentencing decision was supported by a sufficient argumentative framework. The appellant argued for excessive punishment, but the court noted that detailed justification is only mandatory when sentences approach the maximum statutory limit or exceed the average. Consequently, the appeal was rejected as the imposed penalty was within the judge's discretionary range for medium or minimum sentences.

Regesto Legislator

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Art. 589-bis cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: Detailed reasoning regarding sentencing criteria is required only when the penalty is quantified near the maximum statutory limit or exceeds the average, as the choice of a medium or minimum sentence remains within the discretion of the trial judge.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility sentencing justification requirements statutory maximum limit judicial discretion sentencing criminal penalty proportionality sanzioni penali gravità della pena remissione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 589-bis cod. pen.
del locale Tribunale del 22 settembre 2022 con cui Murano Pasquale era stato condannato alla pena di anni uno di reclusione in ordine al reato di cui all'art. 589-bis cod.
Art. 133 cod. pen.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
art. 589-bis cod. pen
del locale Tribunale del 22 settembre 2022 con cui Murano Pasquale era stato condannato alla pena di anni uno di reclusione in ordine al reato di cui all'art. 589-bis cod. pen.
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro
di irrogare - come disposto nel caso di specie - una pena in misura media o prossima al minimo edittale (così, tra le altre: Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv.
Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali
271243-01; Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv.
Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi
258356- 01; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv.
Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore
256464-01; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MURANO PASQUALE nato a SAN VALENTINO TORIO il 31/01/1966 avverso la sentenza del 09/04/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 9 aprile 2024 la Corte di appello di Roma ha confermato la pronuncia del G.U.P. del locale Tribunale del 22 settembre 2022 con cui Murano Pasquale era stato condannato alla pena di anni uno di reclusione in ordine al reato di cui all'art. 589-bis cod. pen. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio inflittogli, di cui lamenta l'eccessiva entità.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, considerato che la decisione impugnata risulta sorretta da conferente apparato argomentativo (cfr. p. 3), di pieno rispetto della previsione normativa quanto all'effettuata determinazione del trattamento sanzionatorio. Una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice nella determinazione della pena, infatti, si richiede solo nel caso in cui la sanzione sia quantificata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la scelta implicitamente basata sui criteri di cui all'art. 133 cod. pen. di irrogare - come disposto nel caso di specie - una pena in misura media o prossima al minimo edittale (così, tra le altre: Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01; Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv. 258356- 01; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464-01; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197-01).

3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12 dicembre 2024 rinc-, • i-rf,\771\ Il Consigliere estensoi-e r DEr- - Il Presidente