Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of specific arguments against lower court reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible because it was substantively generic and failed to specifically address the lower court's reasoning. The appellant omitted the necessary comparison with the appellate court's detailed justification, which the court found sufficient, logical, and legally correct. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a monetary fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 192 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it is substantively generic and fails to specifically challenge the reasoning of the lower courts, thereby precluding the identification of specific legal errors.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OMEROVIC SENADIN nato il 27/02/1981 avverso la sentenza del 13/02/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; Motivi della decisione 1.0merovic Senadin, ritenuto responsabile in entrambi i gradi di merito di più reati di furto consumato pluriaggravato in abitazione ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza del 13 febbraio 2024 della Corte di appello di Genova, di conferma integrale di quella del Tribunale di Genova del 17 maggio 2023, lamentando con due motivi vizio di motivazione e violazione di legge (art. 192 cod. proc. pen.) in relazione all'affermazione di responsabilità sia per i capi nn.
1) e 4) dell'editto (primo motivo) sia per i capi nn. 2), 3), 5), 6) e 7) dell'editto.
2. Il ricorso, contenutisticamente generico, va dichiarato inammissibile siccome aspecifico. Il ricorrente, infatti, omette il doveroso confronto con la motivazione della Corte di appello (pp. 1-4), che, in relazione a quanto devoluto con la impugnazione di merito, risulta sufficiente, logica e congrua nonché corretta in punto di diritto e, pertanto, immune da vizi sindacabili in sede di legittimità, e che va letta congiuntamente a quella di primo grado.
3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il