Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to non-deducible ground regarding generic mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Bensrati Abdellah inadmissible because the sole ground raised was non-deducible in this stage of proceedings. The appellant argued that the Court of Appeal failed to recognize generic mitigating circumstances, but the court found the second-instance judgment's reasoning on denying the benefit under Article 62-bis of the Penal Code to be logically sound and legally binding. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the procedural costs and a fine to the Fine Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62-bis cod. pen.; Art. 366 cod. proc. pen.: The Court of Cassation declares a cassation appeal inadmissible when the ground raised is non-deducible in this stage of proceedings, as the second-instance judgment's reasoning on denying statutory benefits is legally binding and free from logical defects.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BENSRATI ABDELLAH nato il 10/09/1999 avverso la sentenza del 28/05/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 28 maggio 2024 la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Alessandria del 29 marzo 2022, ha rideterminato la pena inflitta a Bensrati Abdellah nella misura di anni due, giorni dieci di reclusione ed euro 183,00 di multa in ordine a reati ex artt. 110, 624, 625 n. 2 e 5 cod. pen. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento in suo favore delle circostanze attenuanti generiche.
2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità. Il Collegio osserva, infatti, come la motivazione resa dalla Corte di appello (cfr. p. 7 della sentenza impugnata) ben rappresenti e giustifichi, in punto di diritto, le ragioni per cui il giudice di secondo grado ha ritenuto di negare il riconoscimento del beneficio ex art. 62-bis cod. pen. all'imputato, esprimendo una motivazione priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali, in quanto tale insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri, Rv. 242419-01).
3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12 dicembre 2024 Il Consigliere estensore I