Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to critically analyze lower court reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the appellant failed to critically engage with the reasoning of the appellate court's judgment. The appellant merely reiterated arguments from the first-instance trial without addressing the specific legal and factual grounds established by the second instance. Consequently, the appeal was rejected as it did not fulfill the constitutional requirement of providing a reasoned critique of the contested decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, 591 c.p.p.; The cassation appeal must critically confront the reasoning of the contested judgment with specific legal grounds and factual elements, and cannot simply repeat arguments already rejected in the appellate proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALKANOVICH ITALIA (CUI 01TH28C) nato a PRATO il 04/11/1975 avverso la sentenza del 19/02/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 19 febbraio 2024 la Corte di appello di Torino ha confermato la pronuncia del Tribunale di Asti dell'Il gennaio 2022 con cui Salkanovich Italia era stata condannata alla pena di mesi dieci di reclusione ed euro 300,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 110, 112 n. 4, 624, 625 n. 4 e 8-ter, cod. pen. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del suo difensore, deducendo, con quattro distinti motivi: erronea applicazione dell'art. 110 cod. pen., stante l'insussistenza della ritenuta sua partecipazione concorsuale al delitto; violazione dell'art. 85 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, per essere stata erroneamente ritenuta la ricorrenza di una querela validamente proposta; violazione dell'art. 131-bis cod. pen., per non essere stata esclusa la punibilità del reato per particolare tenuità del fatto; violazione dell'art. 53 I. 24 novembre 1981, n. 689, per essere stata erroneamente omessa l'applicazione di una sanzione sostitutiva.
2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi non deducibili in questa sede di legittimità. Deve essere osservato, infatti, come essi, lungi dal confrontarsi con la congrua e logica motivazione resa dalla Corte territoriale in replica alle analoghe doglianze eccepite con l'atto di appello (cfr. pp. 4 e ss. della sentenza impugnata) reiterino le medesime considerazioni critiche espresse nel precedente atto impugnatorio, proposto avverso la sentenza di primo grado. Per come ripetutamente chiarito da questa Corte di legittimità (cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584-01), la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce.
Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto .e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, cioè, è innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. Risulta di chiara evidenza, pertanto, che se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento).
E' inammissibile, quindi, il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (così, tra le altre: Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838-01).
3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12 dicembre 2024 I