Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 11037/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to cite appellate court reasoning and repetition of already rejected arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11037/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The cassation appeal filed by Enrico Giurintano was declared inadmissible because it failed to engage with the detailed reasoning of the Palermo Court of Appeal. The appellant argued that the court did not verify the finality of a prior conviction, but the appellate court had already explicitly addressed and rejected this point in its judgment. Consequently, the court ruled that the appeal merely reproduced previously dismissed criticisms without substantive legal grounds.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 609, comma 1, c.p.p.; Art. 616, comma 1, c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it omits the necessary comparison with the appellate court's reasoning and consists solely of reproaches already examined and rejected by the lower courts.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissibility of appeal failure to cite reasoning repetition of rejected arguments cassation procedure appellate court analysis conduttore di locali commerciali responsabilità del locatore difesa contro le pratiche commerciali illecite

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 609, comma 1, c.p.p.
Art. 616, comma 1, c.p.p.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., iion ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000
pen., iion ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura in dispositivo.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIURINTANO ENRICO nato a PALERMO il 14/06/1994 avverso la sentenza del 26/03/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; Motivi della decisione 1.Enrico Giurintano, ritenuto responsabile in entrambi i gradi di merito della contravvenzione di cui all'art. 7, comma 15-bis, del d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285, fatto contestato come commesso il 16 aprile 2019, ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza del 26 aprile 2024 della Corte di appello di Palermo, lamentando vizio di motivazione (motivo n.

1) e violazione di legge (motivo n. 2) 2. Con il primo motivo contesta l'an della responsabilità dell'imputato, non essendo stati a suo avviso accertati tutti gli elementi costitutivi della fattispecie contestata. Con l'ulteriore motivo lamenta la mancata verifica nel caso di specie della definitività della precedente contestazione del 21 gennaio 2019, presupposto indefettibile per la condanna penale.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile. Il ricorrente, infatti, omette il doveroso confronto con la motivazione della Corte di appello (pp. 8-12), che appare diffusa, logica e congrua nonché corretta in punto di diritto e, pertanto, immune da vizi di legittimità, mentre i motivi di doglianza sono riproduttivi di profili di censura già direttamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici, dai giudici di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata. In particolare, la Core territoriale ha specificamente accertato (p.

8) la definitività del precedente.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., iion ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso