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Ordinanza — n. 11036/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific argumentation against the lower court's denial of probation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11036/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The cassation appeal filed by Paola Di Taranto was declared inadmissible because it failed to provide specific arguments against the lower court's decision. The appellant complained about the denial of probation, but the court found her submissions vague and merely repetitive of issues already adequately addressed by the trial judges. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 609 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it lacks specific argumentation against the contested decision, as vague or repetitive complaints do not fulfill the requirement of a reasoned critique.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility lack of specific argumentation denial of probation vague complaints procedural costs and fine contabilità pubblica appropriazione indebita di fondi irregolarità finanziarie

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 609 c.p.p.
Corte Cost., sentenza n. 186 del 7-13 giugno 2000

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour
E rispetto ad essa il ricorso prospetta deduzioni vaghe e non specifiche, che non assolvono alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI TARANTO PAOLA nato a MATERA il 27/08/1982 avverso la sentenza del 14/02/2022 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; Motivi della decisione 1.Paola Di Taranto ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con la quale la Corte di appello di Potenza il 14 febbraio 2024 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputata, con cui il Tribunale di Matera il 19 febbraio 2020, all'esito del dibattimento, ha riconosciuto la stessa responsabile del reato di furto consumato aggravato, fatto commesso fino al 13 febbraio 2018, in conseguenza condannandola, con !e circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti all'aggravante riconosciuta sussistente, alla pena di giustizia.

2. L'imputata si affida ad un unico motivo con il quale lamenta promiscuamente violazione di legge e vizio di motivazione quanto al diniego di messa alla prova, che era stata richiesta nell'interesse della donna.

3. Il ricorso è manifestamente infondato. Infatti il non accoglimento della richiesta di messa alla prova è corredato da appropriata motivazione, che si rinviene alla p. 5 della sentenza della Corte territoriale, motivazione basata sia sul valore del danno arrecato alla persona offesa, di 4.000,00 euro, sia sulla mancanza di qualsiasi concreta volontà della donna di voler riparare o risarcire il nocumento. E rispetto ad essa il ricorso prospetta deduzioni vaghe e non specifiche, che non assolvono alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710).

La doglianza risulta, peraltro, meramente reiterativa di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici, dai giudici di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. 4.Essendo, in definitiva, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ex art.616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 7-13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e anche della sanzione pecuniaria nella misura, che si ritiene congrua e conforme a diritto, che è indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, i