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Ordinanza — n. 11035/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic ground of insufficient motivation under Art. 591 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11035/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal by Giovanni Maggio inadmissible because the sole ground of appeal, insufficient motivation, was not properly substantiated. The appellant argued the lower court's reasoning was inadequate, but the Court found the first-instance judgment's justification for conviction and sentencing logically sound and specific. Consequently, the appeal was rejected as a generic complaint failing to meet the requirements of Article 591 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lettera c), c.p.p.; The ground of appeal alleging insufficient motivation is inadmissible if it is generic and fails to specify factual and legal grievances or adequately confront the reasoning of the contested judgment.

Parole chiave

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insufficient motivation inadmissible appeal generic ground c.p.p. art. 591 cassation procedure tentata truffa furto di lieve entità delitto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 591, comma 1, lettera c), c.p.p.
Il motivo proposto dal ricorrente è, pertanto, manifestamente inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lettera c), cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost., sent. n. 186/2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAGGIO GIOVANNI nato a PALERMO il 15/11/1960 avverso la sentenza del 22/02/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA; mor

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 22 febbraio 2024 la Corte di appello di Palermo ha confermato - per quanto di interesse in questa sede - la condanna di Maggio Giovanni alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 300,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 110, 56, 624, 625 n. 2 e 7 cod. pen. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, insufficienza della motivazione.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità. Il Collegio rileva, infatti, che la motivazione resa dai giudici di merito ben rappresenta e giustifica, in punto di diritto, con argomentazione immune da vizi logico-giuridici, le ragioni di riconoscimento della penale responsabilità dell'imputato e la congruità della pena inflittagli. Il motivo proposto dal ricorrente è, pertanto, manifestamente inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., in quanto del tutto generico e aspecifico, non puntualizzando le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non confrontandosi in modo adeguato con le argomentazioni espresse dalla sentenza impugnata.

3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. h. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12 dicembre 2024 Il