Cassation appeal dismissed as specific for omitting comparison with appellate court's reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe cassation appeal filed by Alessandro Castellese was declared inadmissible because it failed to specifically address the reasoning of the Court of Appeal. The appellant merely reproduced grievances already examined and dismissed by the lower courts without providing specific criticism of the arguments used. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the necessary specificity required for admissibility under criminal procedure law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it is not specific, requiring the appellant to explicitly contrast their complaints with the reasoning of the court of appeal rather than merely restating grievances already decided.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASTELLESE ALESSANDRO nato a PALERMO il 02/10/1996 avverso la sentenza del 27/03/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; Motivi della decisione 1.Alessandro Castellese, ritenuto responsabile in entrambi i gradi di merito del reato di furto consumato pluriaggravato in abitazione, fatto commesso il 3 dicembre 2018, ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza del 27 marzo 2024 della Corte di appello di Palermo, di conferma integrale di quella del Tribunale di Palermo del 22 aprile 2021, lamentando con un unico motivo vizio di motivazione in relazione al primo motivo di appello in ordine alla omessa valutazione della genuinità e della autenticità delle registrazioni acquisite in atti.
2. Il ricorso va dichiarato inammissibile siccome aspecifico. Il ricorrente, infatti, omette il doveroso confronto con la motivazione della Corte di appello (pp. 2-6), che appare sufficiente, logica e congrua nonché corretta in punto di diritto e, pertanto, immune da vizi di legittimità, mentre i motivi di doglianza sono meramente riproduttivi di profili di censura già direttamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici, dai giudici di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata. Inoltre, alla p. 4 si offre risposta all'interrogativo, contenuto nell'impugnazione di merito, circa l'identità della persona che ha acquisito le immagini registrate dal sistema di sorveglianza.
3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il