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Ordinanza — n. 11031/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for omitting comparison with appellate court's sufficient and correct reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11031/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The cassation appeal filed by Paolo Montalbano was declared inadmissible because it failed to compare its arguments with the appellate court's detailed reasoning. The appellant contested the conviction's basis and the finality of a prior administrative notice, but the court found the lower court's decision sufficient, logical, and legally correct. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the appellant omits the necessary comparison with the reasoning of the court of appeal, which must be sufficient, logical, and congruous.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility omission of comparison sufficient reasoning violation of law procedural costs penal contravention finality of notice allegazioni fattuali non credibili

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 7, comma 15-bis, d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285
art. 616 cod. proc. pen
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000
pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura in dispositivo.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONTALBANO PAOLO nato a PALERMO il 08/03/1967 avverso la sentenza del 30/04/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;Motivi della decisione 1.Paolo Montalbano, ritenuto responsabile in entrambi i gradi di merito della contravvenzione di cui all'art. 7, comma 15-bis, del d. 1gs. 30 aprile 1992, n. 285, fatto contestato come commesso 1'8 maggio 2019, ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza del 30 aprile 2024 della Corte di appello di Palermo, lamentando vizio di motivazione (motivo n.

1) e violazione di legge (motivo n. 2) 2. Con il primo motivo contesta l'an della responsabilità dell'imputato, non essendo stati a suo avviso accertati tutti gli elementi costitutivi della fattispecie contestata. Con l'ulteriore motivo lamenta la mancata verifica nel caso di specie della definitività della precedente contestazione del 30 dicembre 2018, presupposto indefettibile per la condanna penale.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile. Il ricorrente, infatti, omette il doveroso confronto con la motivazione della Corte di appello (pp. 2-6), che appare sufficiente, logica e congrua nonché corretta in punto di diritto e, pertanto, immune da vizi di legittimità, mentre i motivi di doglianza sono riproduttivi di profili di censura già direttamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici, dai giudici di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata. In particolare, la Core territoriale ha specificamente accertato (p.

2) la definitività del precedente.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il