Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds lacking specific factual and legal arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeals by Moceo Marcello and Adinolfi Maria Loredana inadmissible, ordering them to pay court costs and fines. The defendants argued that the lower court's judgment lacked sufficient reasoning regarding their criminal responsibility for aggravated theft. The court rejected this claim, finding the first-instance reasoning legally sound and the appeals' grounds too generic to be examined on merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen.: appeals are inadmissible when grounds are manifestly generic and aspecific, failing to pinpoint factual or legal grievances or adequately confront the contested judgment's arguments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MOCEO MARCELLO nato a PALERMO il 12/01/1979 ADINOLFI MARIA LOREDANA nato a PALERMO il 01/01/1980 avverso la sentenza del 21/03/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 21 marzo 2024 la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia del locale Tribunale dell'8 ottobre 2021 con cui Moceo Marcello e Adinolfi Maria Loredana erano stati condannati alla pena di mesi sette di reclusione ed euro 180,00 di multa ciascuno in ordine al reato di furto aggravato in concorso. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo del loro difensore, deducendo, con un unico motivo, insufficienza di motivazione in ordine al disposto riconoscimento della loro responsabilità penale.
2. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, in quanto proposti con motivi non deducibili in questa sede di legittimità. Il Collegio rileva, infatti, che la motivazione resa dai giudici di merito ben rappresenta e giustifica, in punto di diritto, con argomentazione immune da vizi logico-giuridici, le ragioni di riconoscimento della penale responsabilità degli imputati e la congruità della pena loro inflitta. I motivi proposti dai ricorrenti sono, pertanto, manifestamente inammissibili ai sensi dell'art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., in quanto del tutto generici ed aspecifici, non puntualizzando le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non confrontandosi in modo adeguato con le argomentazioni espresse dalla sentenza impugnata.
3. All'inammissibilità dei ricorsi segue, per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12 dicembre 2024 I