Cassation court dismisses appeals for manifest illogical reasoning and procedural violations regarding criminal sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals filed by Maverick Carbone and Jordan Renati inadmissible. The appellants argued for manifest illogical reasoning and procedural violations concerning their criminal convictions under Article 624-bis of the Penal Code. The court rejected these claims as generic, already properly examined by the lower court, or lacking specific factual engagement with the contested reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 624-bis, comma 2, cod. pen.; Art. 192 cod. proc. pen.: Appeals based on generic assertions of illogical reasoning or procedural violations without specific engagement with the lower court's factual findings are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CARBONE MAVERIK nato a MANERBIO il 22/02/1990 RENATI JORDAN nato a MANERBIO il 09/10/1991 avverso la sentenza del 16/02/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Maverick Carbone e Jordan Renati ricorrono, con i rispettivi difensori e distinti atti, avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Bologna che ha confermato la pronuncia di condanna resa il 25/05/2021 dal locale Tribunale per il reato di cui all'art. 624-bis, comma 2, cod. pen. In data 28/11/2024 è pervenuta memoria dell'avv. Adriano Spinelli nell'interesse di Maverick Carbone. Ritenuto che ì motivi da entrambi i ricorrenti sollevati (quanto al Carbone: manifesta illogicità della motivazione in relazione all'individuazione fotografica, nonché alla pretesa inversione dell'ordine probatorio.
Quanto al Renati: violazione degli artt. 192 cod. proc. pen. e 624-bis cod. pen., nonché carenza e manifesta illogicità della motivazione; violazione degli artt. 62-bis, 133 e 163 cod. pen., nonché carenza e manifesta illogicità della motivazione) sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale (pp. 5, 6 e 7 sent. app.), nonché generici, atteso che non si confrontano affatto con le argomentazioni della sentenza impugnata, limitandosi a mere enunciazioni di principio. Il secondo motivo sollevato dal Renati è parimenti inammissibile perché, essendo la determinazione del trattamento sanzionatorio naturalmente rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, essa risulta incensurabile, qualora, come nel caso di specie (pp. 7 e 8 sent. app.), non sia frutto di arbitrio o sia assistita da motivazione manifestamente illogica;
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 dicembre 2024