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Ordinanza — n. 11024/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 11024/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11024/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORRONE EDOARDO nato a CARIATI il 23/12/1994 avverso la sentenza del 18/09/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; Motivi della decisione 1. Edoardo Morrone ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la Corte di appello di Catanzaro il 18 settembre 2023 ha integralmente confermato la decisione del Tribunale di Crotone del 7 marzo 2019 che, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto lo stesso responsabile del reato di furto tentato in abitazione, fatto contestato come commesso in data 3 maggio 2018, condannandolo alla pena stimata di giustizia.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 11024/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Essendo, in definitiva, il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

Parole chiave

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responsabilità penale dei minori responsabilità penale verdetto di colpevolezza gravi addebiti penali pentito corresponsabilità della vittima

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Essendo, in definitiva, il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORRONE EDOARDO nato a CARIATI il 23/12/1994 avverso la sentenza del 18/09/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; Motivi della decisione 1. Edoardo Morrone ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la Corte di appello di Catanzaro il 18 settembre 2023 ha integralmente confermato la decisione del Tribunale di Crotone del 7 marzo 2019 che, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto lo stesso responsabile del reato di furto tentato in abitazione, fatto contestato come commesso in data 3 maggio 2018, condannandolo alla pena stimata di giustizia.

2. L'imputato si affida ad un unico motivo con cui denuncia violazione di legge, ritenendo inesistente qualsiasi doverosa e logica motivazione sulle argomentazioni difensive prospettate; lamenta la mancanza di autonomo supporto argomentativo della decisione e dell'iter logico-giuridico alla base della stessa.

3. L'impugnazione è manifestamente infondata, per le seguenti ragioni. La pronunzia di appello è corredata da appropriata motivazione, basata su significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici. I giudici di merito hanno ripercorso i fatti oggetto del giudizio, motivando logicamente l'impossibilità di accreditare la versione difensiva alternativa, sulla base delle dichiarazioni della persona offesa, la cui attendibilità non è stata contestata, ed esaminando le modalità dell'azione e la circostanza del possesso di un arnese atto allo scasso: in particolare, hanno ritenuto certa l'individuazione del Morrone, che risulta avere condotto l'autovettura utilizzata nell'ambito dell'azione delittuosa. Per contro, la censura difensiva è affidata solo ad una vaga affermazione di deficit motivazionale, che tuttavia non trova riscontro nella sentenza impugnata, la quale, alle pp. 1-2, ripercorre analiticamente e logicamente il quadro probatorio.

4. Essendo, in definitiva, il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così d