Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to vague, non-specific arguments failing to meet critical review standards.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant's arguments were vague and lacked the specific critical analysis required by law. The appellant challenged the conviction for aggravated theft and the severity of the suspended sentence, citing age and evidentiary issues. The court rejected these claims as mere repetitions of points already adequately addressed by the lower courts without substantive legal critique.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are vague, non-specific, and fail to provide a specific argumentative critique of the lower court's reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OTTAVI CHIARA nato a ASCOLI PICENO il 29/07/1986 avverso la sentenza del 14/03/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; •••n Motivi della decisione 1.Chiara Ottavi ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con la quale la Corte di appello di Ancona il 14 marzo 2024 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputata, con cui il Tribunale di Ascoli Piceno il 29 settembre 2022, all'esito del dibattimento, ha riconosciuto la stessa responsabile del reato di furto consumato aggravato, fatto commesso il 26 giugno 2020, in conseguenza condannandola, con le attenuanti generiche e quella di cui all'art. 62, num. 4, cod. pen., alla pena di giustizia, condizionalmente sospesa.
2. L'imputata si affida a due motivi con i quali lamenta promiscuamente violazione di legge e vizio di motivazione, che sarebbe illogica ed insufficiente quanto all'affermazione di penale responsabilità, anche in relazione alla valutazione delle prove, che si ritiene erronea, ed anche quanto al trattamento sanzionatorio, che si reputa eccessivamente severo, anche in considerazione della giovane età della donna.
3. Il ricorso è manifestamente infondato. Infatti la pronunzia è corredata da appropriata motivazione, basata su significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici, sull'an della penale responsabilità, sulla qualificazione giuridica e sul trattamento sanzionatorio: e rispetto ad essa il ricorso prospetta deduzioni vaghe e non specifiche, che non assolvono alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710). Le doglianze risultano meramente reiterative di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici, dai giudici di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata.
Il trattamento punitivo risulta sorretto da sufficiente e non illogica motivazione. 4.Essendo, in definitiva, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ex art.616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 7-13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si ritiene congrua e conforme a diritto, che è indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in