Italian Court dismisses appeal as inadmissible for challenging factual evaluation and evidence assessment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the applicant attempted to re-evaluate the factual evidence and the judge's discretion regarding the transaction. The applicant argued that the lower court failed to properly assess the transaction as proof of lack of subjective intent, but the Court held that such factual appreciation is exclusively the domain of the trial judge. Consequently, the appeal was rejected for proposing an alternative factual assessment rather than a legal error.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, lett. e) c.p.p.; The Court of Cassation cannot re-evaluate factual elements or substitute its own assessment of evidence, as the exclusive power to weigh facts and apply discretion belongs to the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOREFICE CYRILLE SEBASTIEN nato il 08/04/1971 avverso la sentenza del 26/02/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 26 febbraio 2024 la Corte di appello di Ancona ha confermato la pronuncia del Tribunale di Urbino del 24 giugno 2022 con cui Lorefice Cyrille Sebastien era stato condannato alla pena di anni uno di reclusione ed euro 309,87 di multa in ordine al reato di cui all'art. 95 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con tre distinti motivi: erronea applicazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza della sua responsabilità penale, in quanto fondata su un quadro probatorio non inequivoco e adeguatamente confortante; mancanza di motivazione, per essere stata espressa unicamente per relationem; travisamento di prova, per non essere stata colta la corretta valenza della transazione da lui depositata, idonea a dimostrare l'insussistenza del profilo soggettivo del reato contestatogli.
2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi non deducibili in questa sede di legittimità. Deve essere ribadito, infatti, come esuli dai poteri della Corte di Cassazione quello di una «rilettura» degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207945-01).
La Corte regolatrice ha rilevato che, anche dopo la modifica dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., per effetto della legge 20 febbraio 2006, n. 46, resta immutata la natura del sindacato che la Corte di Cassazione può esercitare sui vizi della motivazione, essendo rimasta preclusa, per il giudice di legittimità, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione o valutazione dei fatti (Sez. 5, n. 17905 del 23/03/2006, Baratta, Rv. 234109-01).
In sede di legittimità, pertanto, non sono consentite censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr., ex multis, Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv. 244181-01). Delineato nei superiori termini l'orizzonte del presente scrutinio di legittimità, deve essere osservato, allora, come il ricorrente in realtà invochi un'inammissibile considerazione alternativa del compendio probatorio in atti, e, quindi, una rivisitazione del potere discrezionale riservato al giudice di merito in punto di valutazione della prova, senza confrontarsi, con la dovuta specificità, con l'iter logico-giuridico seguito dai giudici di merito per affermare la sua responsabilità penale in ordine all'illecita condotta contestatagli (cfr. pp. 2 e ss. della sentenza impugnata).
3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12 dicembre 2024 I