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Ordinanza — n. 11018/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to failure to cite specific legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11018/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal filed by Baassidi Mohamed inadmissible. The appellant argued for the revocation of a lower court's criminal conviction regarding theft, but the Court found the appeal lacked the required critical analysis of the trial court's reasoning. Consequently, the decision was rejected because the appellant failed to articulate specific legal grounds justifying the review.

Regesto Legislator

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Art. 364, 365, 366 c.p.p.; An appeal to the Supreme Court must cite specific legal grounds and critically analyze the lower court's reasoning; generic complaints or failure to engage with the judgment's motivation renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility failure to cite legal grounds critical analysis of reasoning criminal procedure appeal Italian Supreme Court violazione del bando espulsione nonostante gravi patologie allontanamento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
Art. 366 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep.
Sez. 4, n. 49499 del 15/11/2023, Platon
giudicato sostanziale» (Sez. 4, n. 49499 del 15/11/2023, Platon, Rv.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13 giugno 2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura in dispositivo.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BAASSIDI MOHAMED nato il 24/03/1991 avverso la sentenza del 16/04/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; Motivi della decisione 1. Baassidi Mohamed, ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 110, 624, 625, n. 5, 7 cod. pen. in relazione ad un furto di telefoni cellulari da un centro commerciale, ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza in epigrafe lamentando violazione di legge e vizio motivazionale in relazione all'affermazione di responsabilità penale. 2.1 motivi dedotti non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; inoltre, non sono scanditi dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, v.

Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, in tema di motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione).

3. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. Il ricorrente, infatti, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte territoriale, che risulta sufficiente, logica e congrua nonché corretta in punto di diritto e, pertanto, immune da vizi sindacabili in sede di legittimità. In particolare, i giudici di merito hanno dato conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità penale del ricorrente, con particolare riferimento alla attendibilità e alla coerenza del quadro probatorio.

4. E' appena il caso di rammentare che «Nei giudizi pendenti in sede di legittimità, la sopravvenienza della procedibilità a querela per effetto dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non opera quale ipotesi di "abolitio criminis", capace di prevalere sull'inammissibilità del ricorso e di incidere sul cd. giudicato sostanziale» (Sez. 4, n. 49499 del 15/11/2023, Platon, Rv. 285467).

5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così d