Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific legal grounds regarding sentencing quantification.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds raised were not permitted in a legality proceeding. The appellant argued against the sentencing quantification, but the court found these claims merely reproducible of issues already properly examined by the lower court. Consequently, the appeal was rejected as it lacked the necessary critical analysis and specific legal reasoning required by law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609, 610, 616 c.p.p.; grounds of appeal must be specific and critical of the lower court's reasoning, not merely reproducible of already examined issues.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAZZOCCHETTI ALESSANDRO nato a PESCARA il 09/10/1979 avverso la sentenza del 22/05/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; Motivi della decisione 1. Alessandro Mazzocchetti, ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 56, 624, 625, n. 2 cod. pen., ricorre, a mezzo del Difensore, per la cassazione della sentenza in epigrafe, lamentando vizio motivazionale in relazione alla quantificazione della pena. 2.1 motivi dedotti non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; inoltre, non sono scanditi dalla necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, v.
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, in tema di motivi di appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione). Si tratta, comunque, di motivi che afferiscono al trattamento punitivo, benché risulti sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (sull'onere motivazionale del giudice in ordine alla determinazione della pena cfr., tra le numerose altre, Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, Del Papa, Rv. 2762881, e Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243).
3. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. Il ricorrente, infatti, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte territoriale, che risulta logica e congrua, oltre che corretta in punto di diritto e, pertanto, immune da vizi di legittimità. I giudici di merito hanno dato conto degli elementi di valutazione adoperati in ordine alla determinazione della pena: in particolare, è stata disapplicata la recidiva e sono state riconosciute prevalenti le circostanze attenuanti generiche, rideterminando in tal modo la pena in grado di appello.
4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così