Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to failure to critically analyze lower court's reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Genino Cataldi's appeal inadmissible because it merely reproduced arguments already rejected by the appellate court without providing a critical legal analysis. The lower court had sufficiently addressed the evidence regarding Cataldi's criminal responsibility, rendering the appeal's lack of specific legal grounds fatal. Consequently, the appeal was rejected, and Cataldi was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 2, cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it fails to critically analyze the reasoning of the lower court and merely restates arguments already dismissed, as the higher court does not substitute its own assessment of facts or evidence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CATALDI GENINO nato a ROMA il 01/08/1969 avverso la sentenza del 16/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; Motivi della decisione 1.Genino Cataldi, ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 116, comma 5, e 189, comma 1, 6 e 7 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e 590-bis cod. pen., ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza in epigrafe, lamentando violazione di legge e vizio motivazionale in relazione all'affermazione della responsabilità penale dell'imputato. 2.1 motivi dedotti non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; inoltre, non sono scanditi dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, v.
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione).
3. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. Il ricorrente, infatti, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte territoriale, che risulta sufficiente, logica e congrua nonché corretta in punto di diritto e, pertanto, immune da vizi sindacabili in sede di legittimità. I giudici di merito hanno dato conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto, in particolare affrontando e risolvendo in maniera adeguata i temi dell'attendibilità e della coerenza del quadro probatorio, delle modalità della condotta dell'imputato e della gravità del fatto.
4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così de